Il giudice penale deve giungere all’unica ricostruzione fattuale realmente ragionevole, poiché altrimenti permane lo spazio per una ragionevolezza contraria, ovvero il ragionevole dubbio, dovendosi invece pervenire a un accertamento qualificabile, appunto, come l’unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio (Cass. pen., sez. III, 20.06.2013, n. 37373).