Non può ritenersi integrato il reato di cui all’art. 660 c.p., almeno sotto il profilo soggettivo, nell’ipotesi in cui le telefonate effettuate a privati da parte di una società di recupero crediti avvenivano attraverso una procedura di tipo informatico che segnalava in modo automatico i soggetti per i quali risultava sussistente un’anomalia nei pagamenti (G.I.P. Latina, 24.09.2012).
Va esclusa la responsabilità dell’indagato minorenne laddove la telefonata posta in essere sia evidentemente effettuata per fare uno scherzo, con conseguente difetto dell’elemento soggettivo del reato, non potendosi ritenere che la condotta contestata sia accompagnata dalla consapevolezza della oggettiva idoneità di quest’ultima a molestare o disturbare (G.i.p. Milano, 12.02.2015).
Il reato di cui all’art. 660 c.p. consiste in qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone e richiede, sotto il profilo soggettivo, la volontà della condotta e la direzione della volontà verso il fine specifico di interferire inopportunamente nell’altrui sfera di libertà. (Fattispecie in cui sono stati ravvisati gli elementi costitutivi del reato nella condotta dell’imputata, consistente in continue ed inconcludenti telefonate, contenenti sempre le stesse domande ed effettuate senza una ragione che ne giustificasse in alcun modo la reiterazione) (Cass. pen., sez. I, 30.03.2004, n. 19071).
In tema di molestia e disturbo alle persone, l’elemento soggettivo del reato consiste nella coscienza e volontà della condotta, tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo, senza che possa rilevare, in quanto pertinente alla sfera dei motivi, l’eventuale convinzione dell’agente di operare per un fine non biasimevole o addirittura per il ritenuto conseguimento, con modalità non legali, della soddisfazione di un proprio diritto (Cass. pen., sez. I, 12.12.2003, n. 4053).