In tema di diffamazione commessa mediante scritti, sussiste il requisito della comunicazione con più persone, necessario per integrare il reato, anche quando le espressioni offensive siano comunicate ad una sola persona ma destinate ad essere riferite almeno ad un’altra persona, che ne abbia poi effettiva conoscenza (Nella specie, relativa all’invio di una mail, che riproduceva in modo ridicolizzante e offensivo la grafica di un volantino elettorale, inviata ad un solo destinatario e da questi poi comunicata alla persona offesa, la Corte ha sottolineato che non vi fosse stato un accertamento sulla effettiva diffusione del testo a più persone) (Cass. pen., sez. V, 7.12.2012, n. 8011).