Integra l’elemento oggettivo del reato di diffamazione, sotto il profilo della comunicazione con più persone, l’invio a mezzo telefax a un ordine professionale di una lettera contenente espressioni lesive dell’altrui reputazione, poiché le caratteristiche e la natura del mezzo prescelto implicano la conoscenza o la conoscibilità del contenuto della comunicazione da parte di un numero indeterminato di soggetti, ancorché qualificati da un titolo professionale (Fattispecie relativa all’invio via fax di una missiva dal contenuto diffamatorio all’ordine professionale dei medici veterinari) (Cass. pen., sez. I, 26.04.2007, n. 18888).
Integra il reato di diffamazione la condotta di colui che invii, a mezzo fax, un documento contenente espressioni offensive nei confronti di un funzionario di banca, sia pure diretto al suo diretto superiore, in quanto la diffamazione è un reato formale ed istantaneo che si consuma con l’adozione di mezzi che rendano accessibili a più persone le affermazioni lesive della reputazione (Nella specie la scelta del telefax, quale strumento di comunicazione di una missiva diffamatoria, ha determinato la conoscenza o la conoscibilità della missiva non solo del destinatario ma di tutti coloro che avevano accesso al suddetto fax, posto in uno dei corridoi di accesso agli uffici) (Cass. pen., sez. V, 19.10.2010, n. 1763).