In tema di competenza nel caso di diffamazione commessa mediante lo strumento della posta elettronica, allorché non sia possibile stabilire quando e dove le espressioni offensive siano divenute percepibili ai destinatari, occorre fare riferimento ai criteri suppletivi previsti dall’art. 9 c.p.p. (Fattispecie in cui lo stesso ricorrente non sapeva indicare i primi lettori del messaggio e i giudici di merito avevano radicato la competenza nel luogo in cui si era svolta una parte dell’azione e di residenza dell’imputato) (Cass. pen., sez. V, 6.07.2012, n. 39400).