DELITTI CONTRO L’INCOLUMITA’ – DISASTRO INNOMINATO – REATO AD EFFETTO PERMANENTE – MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO AGGRAVATO DALL’EVENTO – PRESCRIZIONE (art. 434 c.p.)

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Nei reati ad effetto permanente non si ha il protrarsi dell’offesa dovuta alla persistente condotta del soggetto agente, ma ciò che perdura nel tempo sono le sole conseguenze dannose del reato e poiché quasi tutti i reati possono avere conseguenze più o meno irreparabili in relazione non solo alla loro intima struttura (si pensi all’omicidio) ma anche alle imponderabili variabili dei singoli casi concreti (si pensi all’evasione, al danneggiamento), in realtà quella dei reati ad effetti permanenti non può considerarsi categoria dotata di autonoma rilevanza (Cass. pen., sent. n. 7941/2015, sentenza Eternit).

Il momento consumativo del reato aggravato dall’evento va individuato nel tempo in cui si verifica l’evento e il verificarsi del maggiore evento sposta la data di consumazione. Quindi la prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione, ossia da quando la causa imputabile ha prodotto interamente l’evento che forma oggetto della norma incriminatrice (Cass. pen., sent. n. 7941/2015, sentenza Eternit).

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