La consumazione del reato di disastro non può considerarsi protratta oltre il momento in cui abbia fine la condotta lesiva. Conseguentemente non può essere attribuita all’imputato alcuna responsabilità penale a titolo di protrazione della condotta costitutiva del disastro, poiché ritenere incriminabile anche la successiva omissione di una contro-condotta, costituirebbe violazione del principio di tipicità e di tassatività che governa la materia penale (Cass. pen., sent. n. 7941/2015, sentenza Eternit)