DELITTI CONTRO L’INCOLUMITA’ – DISASTRO INNOMINATO – PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA’ – PRESCRIZIONE – CONSUMAZIONE DEL REATO (artt. 157, 434 c.p.)

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La consumazione del reato di disastro non può considerarsi protratta oltre il momento in cui abbia fine la condotta lesiva. Conseguentemente non può essere attribuita all’imputato alcuna responsabilità penale a titolo di protrazione della condotta costitutiva del disastro, poiché ritenere incriminabile anche la successiva omissione di una contro-condotta, costituirebbe violazione del principio di tipicità e di tassatività che governa la materia penale (Cass. pen., sent. n. 7941/2015, sentenza Eternit)

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