Nel delitto di disastro innominato al fine di poter individuare e delimitare le sfere di responsabilità con riferimento ad organizzazioni complesse e limitare l’imputazione penale dell’evento al solo soggetto che è effettivo gestore del rischio, risulta necessario individuare non solo e non tanto il profilo del ruolo formalmente ricoperto, quanto, e soprattutto, la figura effettivamente chiamata a governare il rischio di cui si discute e la persona fisica che ha concretamente incarnato tale ruolo. L’evocazione di criteri squisitamente formali non può essere dunque sufficiente, nell’ambito di organizzazioni complesse d’impronta societaria ad escludere ab originem ne la veste datoriale né il ruolo di effettivo gestore del rischio (Cass. pen., sent. n. 7941/2015, sentenza Eternit).