Relativamente al danno da malattie professionali eventuali malattie e morti conseguenti non costituiscono l’evento del reato di disastro, ma possono semmai venire prese in considerazione quali eventi individuali di reati di lesioni e omicidi, inoltre il danno rilevante ai fini della consumazione e del decorso della prescrizione è solamente quello che coincide con l’evento tipizzato e cioè con il disastro (Cass. pen., sent. n. 7941/2015, sentenza Eternit).