DELITTI CONTRO L’ECONOMIA – FRODE NELL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO – FINALITA’ DELLA NORMA (ART. 515 C.P.)

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La norma che punisce il reato di frode nell’esercizio del commercio è finalizzata a non consentire che i prodotti originali vengano scambiati surrettiziamente con prodotti diversi, poiché consegnare un bene qualitativamente diverso da quello che il consumatore si aspetta comporta il discredito del nome commerciale e, al pari, un deprezzamento del marchio (Cass. pen., 4.12.2003, CED 227560).

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