DELITTI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA – EVASIONE (ART. 385 C.P.) – PRESUPPOSTI APPLICATIVI

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Deve escludersi la configurabilità del delitto di evasione di cui all’art. 385 cod. pen. laddove il soggetto, trovandosi agli arresti domiciliari con autorizzazione a lasciare la propria abitazione, abbia tenuto una condotta non completamente elusiva della sorveglianza in atto, decidendo di scegliere una strada più lunga anziché la più breve per rientrare a casa, avendo altresì segnalato in modo preciso ai Carabinieri i propri spostamenti attraverso contatti telefonici (elemento incompatibile con la volontà dell’imputato di sottrarsi ai vincoli imposti dalla misura cautelare applicatagli) (Corte d’Appello Milano, sez. IV pen., sent. n. 7791/2018).

“Non integra gli estremi del delitto di evasione la condotta di colui il quale, trovandosi agli arresti domiciliari con autorizzazione a lasciare la propria abitazione, onde raggiungere un altro luogo per una determinata necessità, violi la prescrizione di seguire, a tal fine, il percorso più breve. Ed invero, la semplice scelta di una via più lunga non costituisce sottrazione alla possibilità di controllo da parte della polizia giudiziaria, specie nel caso in cui l’autorizzazione ad uscire dall’abitazione, comprendendo un arco di tempo di alcune ore, sia tale da consentire, implicitamente, una certa libertà di azione e di movimento, già preventivate e valutate dal giudice che ha concesso l’autorizzazione stessa; sicché la violazione della prescrizione di seguire la via più breve non incide significativamente sulla possibilità di controllo, e potrà essere valutata solo con riferimento alla possibile revoca o modifica dell’autorizzazione o addirittura degli arresti domiciliari” (Cass. pen., sez. I, n. 4338/1997).

“Integra il delitto di evasione, e non una trasgressione delle prescrizioni inerenti alla misura, il mancato raggiungimento del luogo di detenzione da parte della persona sottoposta alla misura coercitiva degli arresti domiciliari, in quanto il concetto di evasione non postula necessariamente la fuga da un istituto carcerario o l’allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare, ma l’elusione completa della sorveglianza in atto o potenziale da parte delle persone incaricate” (Cass. pen., sez. IV, n. 45928/2017).

“Nel reato di evasione dagli arresti domiciliari il dolo è generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell’agente” (Cass. pen., sez. VI, n. 10425/2012).

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