La richiesta avanzata dalla persona offesa all’imputato di interrompere l’atto sessuale, il tentativo della stessa di “tirarsi su i collant” che l’uomo le aveva abbassato e, da ultimo, la richiesta di cercare un preservativo consentono di escludere certamente che l’imputato possa aver frainteso la situazione, ritenendo che la persona offesa fosse consenziente (Trib. Milano, 20.01.2014, n. 481).
E’ illogica e immotivata la sentenza di condanna dei giudici del merito qualora dalle motivazioni non risulti alcun gesto, atto o frase con cui la donna avesse manifestato all’imputato il suo dissenso né risulti che l’imputato si fosse comunque reso conto di tale dissenso, mentre era stata rilevata la presenza di elementi di segno contrario interpretabili come manifestazioni di consenso che, seppur finte, erano in concreto sussistenti, quali le esplicite espressioni di sottomissione, o, ancora, il fatto che la donna aveva invitato l’imputato ad essere presente mente si cambiava il vestito (Cass. pen., sez. III, 6.12.2011, n. 10516).
Il reato di violenza sessuale è punito a titolo di dolo generico, richiedendo la prova che l’agente abbia agito nella consapevolezza del dissenso da parte del soggetto passivo (Trib. Milano, sez. IX, 18.07.2006).
Il dissenso della vittima deve essere manifestato con comportamenti inequivoci perché possa essere riconosciuta una responsabilità in capo al soggetto agente, la cui condotta, diversamente, deve ritenersi del tutto scriminata dal consenso dell’avente diritto.
La scriminante non può essere invocata se l’avente diritto manifesta, esplicitamente o mediante comportamenti inequivoci, di non essere più consenziente al protrarsi dell’azione alla quale aveva inizialmente aderito (Cass. pen., sez. III, 27.06.2012, n. 37916).
L’errore di fatto sul fatto costituente reato esclude, ai sensi dell’art. 47, comma 1, c.p., la punibilità dell’agente in quanto esclude il dolo necessario (…). Nel caso di errore sul consenso della persona offesa determinato da colpa, non sarebbe configurabile alcuna responsabilità del soggetto agente, in quanto il reato di cui all’art. 609 bis c.p. non è previsto dalla legge come delitto anche colposo, ma soltanto e necessariamente doloso (Trib. Napoli, 31.01.2001).