Laddove l’imputato accusato di reati sessuali nei confronti di persona offesa minorenne abbia ottenuto prestazioni sessuali in cambio di denaro o altre utilità la circostanza della modestia delle somme versate non è idonea a escludere l’integrazione del reato di cui all’art. 609 bis cod. pen. (Trib. Milano, sez. V pen., sentenza n. 7739/2019).
“Il reato di cui all’art. 600-bis cod. pen. non è escluso dalla modestia delle somme di denaro versate al minore, a titolo di mera gratificazione simbolica dell’attività sessuale offerta e non quale corrispettivo della prestazione sessuale, non rilevando l’entità, più o meno modesta, del pagamento, ovvero la soggettiva finalizzazione dello stesso, bensì l’oggettiva sinallagmaticità delle prestazioni, patrimoniali, da un lato, e sessuali dall’altro” (Cass. pen. sez. III, n. 12475/2015).