DELITTI CONTRO LA PERSONA – LESIONI PERSONALI (ART. 582 C.P.) – EVENTO – RAPPORTI CON IL REATO DI PERCOSSE (ART. 581 C.P.)

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La nozione di malattia, ai fini del reato di lesioni personali, comprende qualsiasi alterazione anatomica o funzionale, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali. Il reato perdura fino a che sia in atto tale processo di alterazione. Pertanto “non costituiscono ‘lesioni’ soltanto quelle azioni che, pur cagionando una sensazione dolorosa, si caratterizzano per l’assenza di postumi apprezzabili, sussistendo, in tal caso, il delitto di percosse ex art. 581 c.p.” (nel caso di specie, al contrario, la condotta criminosa posta in essere dall’imputato, ovvero l’aver spintonato ripetutamente la p.o. e l’averle lanciato contro un forno microonde, ha cagionato alla vittima vistose ecchimosi in più parti del corpo) (G.i.p. Milano, sentenza n. 3290/2019).

“I reati di percosse e di lesioni personali volontarie hanno in comune l’elemento soggettivo, che consiste nella volontà di colpire taluno con violenza fisica, mentre differiscono nelle conseguenze della condotta, atteso che le lesioni superano la mera ed eventuale sensazione dolorosa tipica delle percosse, determinando un’alterazione delle normali funzioni fisiologiche dell’organismo, che richiede un processo terapeutico e specifiche cure mediche” (Cass. pen., sez. II, n. 22534/2019).

“L’ecchimosi, consistente in una infiltrazione di sangue nel tessuto sottocutaneo, ed il trauma contusivo, che determina una, sia pur limitata, alterazione funzionale dell’organismo, sono riconducibili alla nozione di malattia ed integrano pertanto il reato di lesione personale” (Cass. pen., sez. VI, n. 10986/2010).

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