Perché sia ipotizzabile l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, occorre che il soggetto eserciti con la violenza un diritto altrimenti esercitabile in giudizio; se tale diritto non sussiste in capo all’imputato la fattispecie integrata è quella di violenza privata (Fattispecie in cui l’imputato, a seguito della revoca del mandato al difensore effettuata dalla moglie, si recava nello studio del legale e sottraeva il fascicolo relativo al proprio processo, ritenendo, erroneamente, di essere egli stesso titolare del diritto alla restituzione) (Trib. Monza, 26.02.2013, n. 702).
Contra:
Qualora il soggetto attivo agisca come negotiorum gestor dell’effettivo titolare, come, appunto, nel caso di chi si attivi a tutela di una situazione giuridica soggettiva facente capo al consorte e nell’interesse di questo, la fattispecie di reato integrata è quella di cui agli articoli 392 e 393 c.p. (Cass. pen., sez. VI, 16.03.2001, n. 14335).
Per la configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non è affatto necessario che il diritto oggetto dell’illegittima tutela privata sia realmente esistente, essendo sufficiente che l’autore agisca nella ragionevole opinione di difendere un suo diritto ( Cass. pen., sez. VI, 23.01.2013, n. 13046).