Il reato di violenza privata di cui all’art. 610 cod. pen. deve ritenersi consumato nel momento in cui il soggetto passivo, a seguito della violenza o della minaccia, sia stato costretto, contro la sua volontà, a fare, tollerare od omettere qualcosa. Si ha invece soltanto tentativo allorché non sia stato raggiunto l’effetto voluto, ovvero quello di coartare il processo di formazione e di attuazione della volontà personale della vittima mediante l’uso della violenza e/o minaccia (G.i.p. Milano, sentenza n. 3290/2019).
“E’ configurabile il delitto tentato e non quello consumato di violenza privata (artt. 56 e 610 c.p.) allorché, pur sussistendo l’idoneità dell’azione a limitare la libertà del soggetto passivo, quest’ultimo non adotti la condotta che la violenza e la minaccia esercitate nei suoi confronti erano preordinate ad ottenere e, pertanto, l’evento non si verifichi” (Cass. pen., sez. V, n. 15989/2005).