Premesso che il contrassegno che autorizza la sosta in aree pubbliche costituisce una vera e propria autorizzazione amministrativa, configura il reato di falsificazione materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative “la condotta di colui che espone all’interno della propria autovettura una riproduzione artefatta ovvero manipolata di un contrassegno con autorizzazione al parcheggio di autoveicoli, in quanto l’uso personale – nell’interesse proprio – del documento falso consente di ritenere che il soggetto in questione, direttamente o ricorrendo all’opera altrui, sia l’autore della contraffazione”. A nulla rileva ai fini dell’integrazione del reato la natura privatistica del soggetto emittente il tagliando, essendo necessario esclusivamente che quest’ultimo svolga funzioni di carattere amministrativo di gestione del suolo pubblico in virtù di un rapporto concessorio intercorrente con l’ente territoriale (G.i.p. Torino, ordinanza 12.11.2018).
“Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato (artt. 477 e 482 cod. pen.) l’alterazione della scadenza dell’orario di parcheggio sullo scontrino rilasciato dal parchimetro nelle aree comunali adibite alla sosta per le autovetture ed emesso da una società di trasporti in regime di concessione con l’ente territoriale, considerato che lo scontrino riveste le caratteristiche tipiche del certificato amministrativo (attestante l’avvenuto pagamento della somma prescritta per la sosta), e dell’autorizzazione amministrativa (autorizzando, per l’orario indicato, a sostare nell’area pubblica)” (Cass. pen., sez. V, n. 48107/2017).
“Integra il reato di falsificazione materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative (artt. 477 – 482 c.p.) e non quello di uso di atto falso (art. 489 c.p.), la condotta di colui che espone all’interno della propria autovettura una riproduzione fonostatica a colori di un contrassegno con autorizzazione per invalidi al parcheggio di autoveicoli, in quanto l’uso personale – nell’interesse proprio – del documento falso consente di ritenere che il soggetto in questione, direttamente o ricorrendo all’opera altrui, sia l’autore della contraffazione” (Cass. pen., sez. V, n. 47079/2014).