Il reato di cui all’articolo 570, comma 2, n.2, del c.p., che è correlato alla mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza da parte dell’obbligato, non ha carattere sanzionatorio dell’inadempimento delle disposizioni stabilite nella sentenza di separazione, dovendosi distinguere tra la nozione civilistica di «mantenimento», posta alla base della decisione del giudice civile, e la nozione penalistica di «mezzi di sussistenza», rilevante ai fini della configurabilità del reato de quo. La nozione di «mantenimento», infatti, è fondala sulla valutazione e sulla comparazione delle condizioni socio-economiche dei coniugi, mentre i «mezzi di sussistenza» sono del tutto indipendenti dalla valutazione del giudice civile e ricomprendono tutto ciò che è necessario per la sopravvivenza (vitto, vestiario, alloggio, medicinali ecc.) nel momento in storico in cui il fatto è commesso. Ne consegue che il giudice penale, al fine di ritenere la configurabilità del reato suddetto, deve accertare se, per effetto della condotta dell’imputato, siano venuti a mancare ai beneficiari i mezzi di sussistenza (Cass. pen., sez. VI, 6.5.2003, n. 26715).
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’articolo 570, comma 2, n. 2, del c.p. occorre distinguere tra l’assegno stabilito dal giudice civile (nella specie, nella sentenza di separazione) e i mezzi di sussistenza, essendo questi ultimi del tutto indipendenti dalla valutazione del giudice civile: la nozione di mezzi di sussistenza rilevante ai fini penali, infatti, comprende solo ciò che è necessario per la sopravvivenza dei familiari, e cioè vitto, alloggio, vestiario, spese mediche, spese per l’istruzione ecc (Cass. pen., sez. VI, 16.6.2003, n. 37808).