Ai fini della configurabilità del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare la nozione di “mezzi di sussistenza” va identificata in ciò che è indispensabile alla vita a prescindere dalle condizioni sociali o di vita pregressa degli aventi diritto (Fattispecie in cui l’imputato tenuto a versare un assegno mensile di mantenimento di complessivi euro 4000,00, di cui euro 1.500 in favore della figlia minore, per alcune mensilità aveva ridotto il proprio contributo ad euro 2000,00. Il giudice ha ritenuto di non poter ravvisare nella condotta censurata un’omissione idonea a fare venire meno i mezzi di sussistenza secondo la nozione pacifica accettata dalla giurisprudenza di legittimità)(GIP Milano, 28.10.2013).
Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall’art. 570, comma secondo, c.p., il giudice penale deve accertare, nell’ipotesi di mancata corresponsione da parte del coniuge obbligato al versamento dell’assegno stabilito in sede di separazione coniugale, se per effetto di tale condotta siano venuti mancare in concreto i mezzi di sussistenza ai beneficiari (Cass. pen., sez. VI, 12.11.2009, n. 49501).
La condotta sanzionata dall’art. 570, comma secondo, c.p. presuppone uno stato di bisogno, nel senso che l’omessa assistenza deve avere l’effetto di far mancare i mezzi di sussistenza, che comprendono quanto è necessario per la sopravvivenza, situazione che non si identifica né con l’obbligo di mantenimento né con quello alimentare, aventi una portata più ampia (Cass. pen., sez. unite, 31.01.2013, n. 23866).
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 570, comma secondo, n. 2, c.p., nell’ipotesi di corresponsione parziale dell’assegno stabilito in sede civile per il mantenimento, il giudice penale deve accertare se tale condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire ai beneficiari, tenendo inoltre conto di tutte le altre circostanze del caso concreto, ivi compresa la oggettiva rilevanza del mutamento di capacità economica intervenuta, in relazione alla persona del debitore, mentre deve escludersi ogni automatica equiparazione dell’inadempimento dell’obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale (Cass. pen., sez. VI, 4.02.2014, n. 15898).
Integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare il genitore separato che ometta anche solo parzialmente il versamento in favore dei figli minori di quanto stabilito per il loro mantenimento, a prescindere da ogni accertamento sulla sufficienza della somma prestata in concreto alla loro sussistenza. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio consegue all’estensione alla separazione della previsione di cui all’art. 12 sexies L. 1 dicembre 1970, n. 898 ad opera dell’art. 3 L. 8 febbraio 2006, n. 54). (Cass. pen., sez. VI, 5.04.2011, n. 16458).