La violazione dei doveri di assistenza materiale di coniuge e di genitore, previsti dalle norme del cod. civ. integra, ricorrendo tutti gli altri elementi costitutivi della fattispecie, il reato previsto e punito dall’art. 570, comma primo, cod. pen. (Cass. pen., Sez. Unite, 31.1.2013, n. 23866).
La violazione dei doveri di assistenza materiale di coniuge e di genitore, previsti dalle norme del cod. civ., integra, ricorrendo tutti gli altri elementi costitutivi della fattispecie, il reato previsto e punito dall’art. 570, comma primo, cod. pen. (Cass. pen., Sez. VI, 4.11.2014, n. 47139).
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 570, primo comma, cod. pen., quando l’avente diritto non versa in stato di bisogno, la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge separato assume rilevanza solo se dovuta alla volontà di disconoscere i vincoli di assistenza materiale e morale, sussistenti (sia pure in forma attenuata) anche durante la separazione, e non invece, quando è riconducibile alle precarie condizioni economiche dell’obbligato (Cass. pen., Sez. VI, 26.11.2014, n. 52393).
Ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 570, commi 1 e 2, c.p., è necessario che il giudice penale motivi in ordine alla sussistenza dello stato di bisogno dei beneficiari e della capacità contributiva dell’obbligato (Cass. pen., Sez. VI, 14.6.2013, n. 27918).
Non è necessaria per l’integrazione della fattispecie ex art. 570, comma 1, c.p. , diversamente da quella ex comma 2, n. 2 della stessa norma, la determinazione di uno stato di bisogno della persona avente diritto quale conseguenza della condotta violativa dei doveri di assistenza materiale di coniuge e genitore (Cass. pen., Sez. VI, 4.11.2014, n. 47139).
L’inadempimento all’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge separato realizza la condotta illecita prevista dall’art. 570, 1° comma, c.p. solo quando si accerti che tale inadempimento economico si riconnette ad una volontà direttamente correlata alla deliberata negazione del vincolo di assistenza ancora sussistente, che per l’effetto possa considerarsi contraria all’ordine o alla morale della famiglia; occorre, dunque, verificare la condizione economica dell’obbligato per accertare se questa, e non il consapevole disconoscimento degli obblighi familiari, sia stata causa dell’inadempimento, eventualità che escluderebbe la configurazione della fattispecie tipica (Cass. pen., Sez. VI, 26.11.2014, n. 52393).