Ai fini della sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia è necessario l’accertamento del dolo, consistente nella volontà da parte della persona obbligata di non corrispondere l’assegno di mantenimento alle figlie. L’elemento del dolo non può essere ritenuto sussistente nell’ipotesi in cui l’imputato, nonostante la situazione di “quasi indigenza”, abbia provveduto a corrispondere periodicamente somme di denaro alle figlie seppure in modo incostante ed insufficiente (Trib. Milano, 24.06.2013, n. 1779).
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza famigliare) occorre l’accertamento della sussistenza della concreta capacità economica dell’obbligato a fornire i mezzi di sussistenza (annullata, nella specie, la sentenza di condanna nei confronti di un padre inabile al lavoro, che avrebbe dovuto versare l’assegno di mantenimento al figlio minore per un importo pari alla sua pensione d’invalidità) (Cass. pen., sez. VI, 19.07.2011, n. 35607).