DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA – PENA ACCESSORIA DELLA PERDITA DELLA POTESTÀ GENITORIALE – INTERESSE DEL MINORE NEL CASO CONCRETO – INCOSTITUZIONALITÀ (ART. 569 C.P.)

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È costituzionalmente illegittimo l’art. 569 c.p., nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di soppressione di stato, previsto dall’art. 566, comma 2, c.p., consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto. Incidendo la pena accessoria su una potestà che coinvolge non soltanto il suo titolare ma anche, necessariamente, il figlio minore, può ritenersi giustificabile l’interruzione di quella “relatio” in quanto essa si giustifichi proprio in funzione di tutela degli interessi del minore, sicché all’irragionevole automatismo legale va sostituita – quale soluzione costituzionalmente più congrua – una valutazione concreta del giudice, così da assegnare all’accertamento giurisdizionale sul reato null’altro che il valore di “indice” per misurare la idoneità o meno del genitore ad esercitare le proprie potestà, come del resto imposto dalle numerose convenzioni internazionali sulla protezione dei minori (Corte Cost., 16.01.2013, n. 7).

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