Il reato di circonvenzione di incapace di cui all’art. 643 cod. pen. è qualificabile in termini di reato di pericolo non essendo necessario che l’atto cagioni un pregiudizio concreto, essendo sufficiente che il soggetto passivo venga indotto al compimento di un atto dal quale potrebbero derivare effetti pregiudizievoli (Trib. Milano, sez. IX pen., sent. n. 12073/2018).
“Il reato di cui all’art. 643 c.p. è reato di pericolo, che si consuma allorché la parte lesa viene indotta a compiere un atto dal quale potrebbero derivare effetti pregiudizievoli, non essendo necessario che l’atto cagioni di per sé un pregiudizio concreto […] Ai fini della sussistenza del delitto di cui all’art. 643 cod. pen. non occorre che l’effetto dannoso rivenga dall’atto come sua conseguenza giuridica immediata e che, quindi, l’attitudine a determinare un danno o un pericolo costituisca una manifestazione tipica dell’atto stesso, ma è sufficiente che esso, determinato dal dolo o dalla frode dell’agente, sia idoneo a ingenerare un pregiudizio o un pericolo di pregiudizio per il soggetto passivo che l’ha posto in essere o per altri” (Cass. pen., sez. II, n. 12406/2009).