Il termine per proporre querela per il reato di appropriazione indebita decorre dal momento in cui la persona offesa ha avuto chiara conoscenza della definitiva volontà dell’imputato di invertire il possesso del bene, e quindi non necessariamente dalla scadenza del termine stabilito per la consegna, in quanto la mera mancata restituzione colposa non integra gli estremi del reato (Cass. pen. sez. II, 24.01.2012, n. 18860).
(Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto tempestiva la querela proposta entro tre mesi non dalla scadenza del termine stabilito per la restituzione della res, bensì dall’ingiustificato rifiuto della restituzione di essa).
Il termine per la proposizione della querela per il reato di appropriazione indebita che abbia ad oggetto le somme consegnate all’agente a scopo di investimento decorre non dal momento della consegna delle stesse o da quello della scadenza dell’obbligo di restituirle, bensì dal momento in cui la persona offesa abbia raggiunto la consapevolezza che le medesime non verranno restituita per fatto e scelta del detentore (Cass. pen. sez.V, 4.04.2013, n. 28036).