Dal combinato disposto degli artt. 74 c.p.p. e 185 c.p. emerge che la costituzione di parte civile dei successori universali può avvenire iure proprio o iure hereditatis.
Iure proprio, per il ristoro dei danni patrimoniali o non patrimoniali, agendo in proprio, iure hereditatis, agendo solo come eredi (Cass. pen., sez. II 15.02.2012, n. 6054).