COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE – RISARCIBILITÀ – DANNO COME CONSEGUENZA IMMEDIATA E DIRETTA DELL’ILLECITO O SOLO MEDIATA – INTERESSI DI MERO FATTO E ASPETTATIVE SEMPLICI

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Si devono ritenere risarcibili anche danni che nella norma penale trovano solo una protezione mediata […] non sono invece risarcibili gli interessi di mero fatto e le aspettative semplici, prive, di rilevanza giuridica” (Cassazione Penale, Sez. 4, 11 giugno 2010, n. 22558).

“Tuttavia, il nesso tra la fonte produttiva e il danno resta disciplinato dall’art. 1223 cc. in termini di consequenzialità immediata e diretta escludendosi, quindi, obblighi risarcitori per ipotesi di danno indiretto, riflesso od occasionale, in mancanza di una norma che deroghi la disciplina generale dell’illecito civile […].
Solo qualora il reato abbia leso in modo diretto una specifica situazione giuridica soggettiva dell’ente in questione, distinta e separata dalle generali finalità dell’ente, ne va riconosciuta la legittimazione attiva. In altri termini, deve potersi enucleare un interesse proprio e differenziato direttamente danneggiato dal reato, che legittimerebbe (non lo ius postulandi riconosciuto nel processo penale alla persona offesa, nonché agli enti e alle associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato alle condizioni di cui all’art. 91 c.p.p., ma) la proposizione di autonoma azione civile” (Tribunale di Milano, Ufficio del G.i.p., ordinanza 14 febbraio 2012, dott. Ghinetti).

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