COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE – ENTE TERRITORIALE – DANNO NON PATRIMONIALE – PERDITA DI EFFICACIA DELL’OPERATIVITÀ DELL’ENTE (ARTT. 74 SS. C.P.P.)

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E’ altresì risarcibile alle persone giuridiche il danno non patrimoniale consistito nell’incidenza negativa che la diminuzione della considerazione comporta nell’agire delle persone fisiche che sono suoi organi. Infatti, in presenza della lesione all’immagine dell’ente, chi riveste la titolarità di un suo organo ha la consapevolezza di dover agire per superare la negatività della lesione. Egli avrà, pertanto, un “pensiero” in più nel prestare la sua opera e, quindi, quest’ultima e l’agire dell’ente non potrà che risentirne in termini di efficacia (Cass. civ., sez. III, 4.6.2007, n. 12929; Cass. civ., sez. III, 22.3.2012, n. 4542).

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