CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA – MOLESTIE O DISTURBO ALLE PERSONE – ELEMENTO SOGGETTIVO (ART. 660 C.P.)

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L’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 660 c.p. è dato dalla coscienza e volontà di attuare condotte che risultino moleste per la parte lesa, a prescindere dai motivi personali che possano avere determinato l’agente e, quindi, senza che possa rilevare neppure l’eventuale convinzione di questi di operare per un fine non biasimevole o addirittura per il ritenuto conseguimento, con modalità non legali, della soddisfazione di un proprio diritto (Cass. pen., 29.04.2014, n. 23619).

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