CIRCOSTANZE AGGRAVANTI – FUTILI MOTIVI (ART. 61, COMMA 1, N. 1 C.P.) – PRESUPPOSTI

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Per la configurabilità dell’aggravante dei futili motivi ex art. 61, comma 1 n. 1 cod. pen. è necessario che il reato consumato costituisca espressione di un ingiustificato moto interiore, quale mero pretesto per lo sfogo di impulsi criminali (nella specie il prevenuto aggrediva la persona offesa solo perché quest’ultima, intenta nell’ascoltare musica con le cuffie su una panchina di un parco, aveva rivolto lo sguardo ad un gruppo di giovani di cui l’imputato faceva parte “che per tale semplice e innocuo sguardo deve avere ritenuto violata la sua pretesa di controllo in via esclusiva del territorio”) (G.i.p. Monza, sentenza n. 85/2020).

“Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dei futili motivi, è necessario che il reato concretamente realizzato costituisca espressione di un moto interiore del tutto ingiustificato, connotantesi come mero pretesto per lo sfogo di impulsi criminali assolutamente avulsi da alcuno scopo diverso dalla commissione in sé del reato, così manifestando una tale sproporzione rispetto alla determinazione criminosa da giustificare un giudizio di maggiore riprovevolezza dell’azione e di più accentuata pericolosità dell’agente” (Cass. pen., sez. I, n. 16889/2017).

“L’abduzione tratta esclusivamente dalla pura e semplice considerazione della sequenza cronologica tra la circostanza, collegata al supposto movente, e l’azione criminosa non è idonea a sorreggere l’accertamento del motivo futile, che richiede la positiva dimostrazione che il soggetto attivo si sia effettivamente determinato all’azione per la causale, di per sé non congrua” (Cass. pen., sez. I, n. 19925/2014).

“Per la configurabilità dell’aggravante dei motivi futili occorre che il movente del reato sia identificato con certezza, non potendosi giustificare l’applicazione di detta aggravante quando risulti incerta la reale spinta a delinquere, posto che l’ambiguità probatoria sul punto non può ritorcersi in danno dell’imputato, accollando a quest’ultimo – in contrasto con il canone fondamentale del processo penale secondo cui spetta all’accusa provare non solo i fatti costitutivi del reato ma anche quelli che, come le circostanze aggravanti, danno luogo ad un inasprimento del trattamento sanzionatorio – l’onere di fornire la prova negativa sull’inesistenza della futilità del motivo” (Cass. pen., sez. I, n. 5864/2000).

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