La scriminante dell’adempimento di un dovere prevista dall’art. 51 c.p., è configurabile nel caso in cui la condotta colposa dell’agente derivi dall’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline imposta da direttive o disposizioni superiori, mentre non può essere riconosciuta nelle ipotesi di delitto colposo, quando la condotta riferibile all’agente che ricopre una posizione di garanzia sia caratterizzata da un atteggiamento di negligenza o imprudenza. (Fattispecie in tema di distruzione pluriaggravata colposa di opere militari, di cui agli art. 47 e 167 c.p. mil. p., contestata in relazione alla c.d. strage di Nassiriyah) (Cass. pen., sez. I, 20.05.2011, n.20123).