BANCAROTTA FRAUDOLENTA PER DISTRAZIONE (ART. 216 R.D. N. 267/1942) – DOLO DEL CONCORRENTE ESTRANEO

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Il dolo del concorrente estraneo nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non richiede la conoscenza dello stato di dissesto in cui versa la società, essendo sufficiente al fine di ritenere integrata la fattispecie la consapevolezza di contribuire al depauperamento del patrimonio sociale in danno del ceto creditorio (Nella fattispecie, la circostanza che l’imputato si sia reso intestatario di un fittizio contratto di leasing accettando che la società poi fallita pagasse al suo posto consistenti canoni rende chiara la rappresentazione che tale fraudolenta operazione avrebbe potuto nuocere alle casse di quest’ultima) (Trib. Bologna, sez. I pen., sent. n. 1448/2019).

“In tema di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il dolo dell’“extraneus” è configurabile ogniqualvolta egli apporta un contributo causale volontario al depauperamento del patrimonio sociale, non essendo richiesta la consapevolezza dello stato di dissesto della società” (Cass. pen., sez. V, n. 54291/2017).

“In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione e con particolare riguardo alla partecipazione del soggetto non qualificato nel reato proprio dell’amministratore, il dolo normativamente postulato consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell’“intraneus”, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni della classe creditoria non essendo invece richiesta la specifica conoscenza dello stato di dissesto della società: all’uopo va affermato che ogni atto distrattivo viene ad assumere rilevanza ai sensi dell’art. 216 l. fall., in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest’ultimo, il quale non costituisce l’evento del reato che, invece, coincide con la lesione dell’interesse patrimoniale della massa” (Cass. pen., sez. V, n. 16579/2010).

Contra
“In tema di reati fallimentari, è configurabile il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta da parte di persona estranea al fallimento qualora la condotta realizzata in concorso col fallito sia stata efficiente per la produzione dell’evento e il terzo concorrente abbia operato con la consapevolezza e la volontà di aiutare l’imprenditore in dissesto a frustrare gli adempimenti predisposti dalla legge a tutela dei creditori dell’impresa” (Cass. pen., sez. V, n. 27367/2011)

“Nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione lo stato di insolvenza che dà luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato, in qualità di evento dello stesso e pertanto deve porsi in rapporto causale con la condotta dell’agente e deve essere, altresì, sorretto dall’elemento soggettivo del dolo” (Cass. pen., sez. V, n. 47502/2012).

“In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, affinché possa configurarsi il concorso del terzo percettore di determinate somme, distratte in suo favore dall’imprenditore poi ammesso al concordato preventivo, è necessario che tale concorrente si sia sufficientemente rappresentato il concreto rischio dello stato di grave crisi dell’impresa dalla quale il denaro proviene” (Cass. pen., sez. V, n. 16000/2012).

“Non è configurabile il reato di riciclaggio del denaro provento di bancarotta fraudolenta per distrazione, bensì quello di concorso dell’extraneus nel reato di cui all’art. 216 l. fall., nella condotta del soggetto che riceve somme di denaro provenienti dalla società poi fallita, con la consapevolezza dello stato di dissesto finanziario della stessa ed in mancanza di titolo giustificativo” (Cass. pen., sez. V, n. 2298/2017).

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