Con riferimento all’idoneità a testimoniare di soggetti minori in tema di reati contro la libertà sessuale occorre sì aversi riguardo alle metodologie e criteri riconosciuti come affidabili dalla comunità scientifica senza però utilizzare gli stessi in modo asettico e aprioristico al fine di affermare, sempre e comunque, che le dichiarazioni dei minori sono non veritiere. In particolare “l’applicazione meccanica delle regole formali che dovrebbero governare l’ascolto di un minore, presunto vittima di abuso, e delle più volte richiamate Linee Guida Nazionali, non deve concretizzarsi in una attività di valorizzazione solo di ciò che conferma l’ipotesi del falso abuso, estrapolando singole parole da un intero contesto […] Le regole scientifiche devono, senza dubbio, integrare il sapere giuridico, ma la loro applicazione non è vincolante e non possono ritenersi destituiti di valore i contenuti delle dichiarazioni di un minore sul pressochè unico rilievo della possibile carica suggestiva delle domande a lui rivolte nei diversi contesti extraprocedimentali in cui egli ha reso dichiarazioni dagli interroganti specie qualora questi non siano soggetti professionalmente esperti di protocolli e metodi di intervista di un minore”. (Nella specie il minore deve considerarsi idoneo a rendere testimonianza risultando lo stesso adeguato nello sviluppo psicofisico, con una capacità discreta di interazione con la figura adulta, una capacità di attenzione e memoria idonee, senza che siano stati riscontarti deficit di memoria, disturbi del pensiero o inadeguatezze sul piano dell’orientamento spaziale e temporale, né tendenze alla suggestionabilità) (Trib. per i minorenni Milano, sent. n. 104/2017).
Al fine di valutare la spontaneità e l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal minore che riferisca di abusi sessuali subiti occorre aversi riguardo non solo alla loro intrinseca coerenza, ma anche a tutte le circostanze concretamente idonee ad influire su tale giudizio (quali in particolare il complesso di situazioni che afferiscono alla sfera interiore del minore nonché le relazioni con l’ambito familiare ed extrafamiliare) (Corte d’App. Milano, sez. pen. per i minorenni, sent. n. 97/2018).
In punto di suggestionabilità del minore si deve escludere che i condizionamenti dei familiari nonché la presenza di questi ultimi in sede di deposizione siano da sé soli idonei ad influenzare il racconto della persona offesa, sì da integrare il vizio di illogicità della motivazione. (Nella specie, il minore non mostra particolare tendenza alla suggestionabilità, ovvero tende a non rispondere in modo compiacente a domande che contengano già la risposta. La spontaneità, l’immediatezza e la concretezza del racconto del minore in sede di incidente probatorio, nonché la simulazione del tutto spontanea dei gesti che lo stesso aveva dovuto subire, mostrano inoltre con tutta evidenza la sussistenza del fatto di reato) (Corte d’App. Milano, sez. pen. per i minorenni, sent. n. 97/2018).
Al fine di esprimere un giudizio di attendibilità del soggetto minore occorre una valutazione rigorosa e neutrale da parte dei Giudici, con l’opportuno aiuto delle scienze rilevanti in materia (pedagogia, sessuologia, psicologia). In particolare, alla luce della disciplina contenuta nella Carta di Noto, occorrerà considerare le modalità attraverso le quali il soggetto ha narrato i fatti ai familiari, alla Polizia giudiziaria e ai Magistrati tenendo conto “delle sollecitazioni e del numero di ripetizioni del racconto, delle modalità utilizzate per sollecitare il racconto, delle modalità della narrazione dei fatti (se spontanea o sollecitata, se riferita solo dopo ripetute insistenze da parte di figure significative), del contenuto e delle caratteristiche delle primissime dichiarazioni, nonché delle loro modificazioni nelle eventuali reiterazioni sollecitate” (Nella fattispecie si deve concludere per l’attendibilità intrinseca ed estrinseca del narrato della vittima che rievoca il vissuto in modo ordinato, coerente, privo di apparenti contraddizioni, contestualizzando la vicenda, descrivendo la situazione e collocandola in una dimensione spazio-temporale definita) (Trib. Reggio Calabria, sez. del Riesame, ord. 26 settembre 2016).
Un soggetto minore può dirsi suggestionabile quando il grado di influenzabilità individuale assume forme patologiche, come nelle personalità isteriche o immature. Sul punto occorre fornire adeguata e concreta riprova. Non è sufficiente quindi concludere per la sicura suggestionabilità del minore in ragione della considerazione per cui tutti i ragazzi sono naturalmente portati ad essere influenzati in ragione di uno sviluppo ancora in crescita (Trib. Reggio Calabria, sez. del Riesame, ord. 26 settembre 2016).