La testimonianza del minore persona offesa può da sé sola integrare la prova del fatto narrato: sostenere che la testimonianza di un minore non debba essere considerata autonomo dato dimostrativo del verificarsi di un fatto, ma necessiti di un riscontro esterno, è un modus operandi estraneo all’ordinamento processuale italiano alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 192 e 196 cod. proc. pen. (Trib. per i minorenni Milano, sent. n. 104/2017).