TESTIMONIANZA DELLA PERSONA OFFESA QUALE PROVA DEL FATTO NARRATO – MINORE PERSONA OFFESA – VIOLENZA SESSUALE (ART. 609 BIS C.P.)

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La testimonianza del minore persona offesa può da sé sola integrare la prova del fatto narrato: sostenere che la testimonianza di un minore non debba essere considerata autonomo dato dimostrativo del verificarsi di un fatto, ma necessiti di un riscontro esterno, è un modus operandi estraneo all’ordinamento processuale italiano alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 192 e 196 cod. proc. pen. (Trib. per i minorenni Milano, sent. n. 104/2017).

 

Le dichiarazioni accusatorie della persona offesa, qualora siano precise, coerenti e dettagliate, possono di per sé sole costituire prova di colpevolezza, nonché integrare i gravi indizi di colpevolezza necessari per l’applicazione delle misure cautelari, laddove sia accertata la relativa attendibilità soggettiva ed oggettiva intrinseca. Alla testimonianza della persona offesa può, pertanto, attribuirsi piena efficacia probatoria anche nell’ipotesi in cui essa costituisca l’unica prova e manchino elementi esterni di riscontro (Trib. Reggio Calabria, sez. del Riesame, ord. 26 settembre 2016).

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