SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE PER IRRILEVANZA DEL FATTO (ART. 27 D.P.R. N. 448/1988) – DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO – FURTO (ART. 624 C.P.)

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Deve emettersi sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto qualora dalle risultanze processuali agli atti emerga “che il fatto contestato costituisce espressione di una condotta tipicamente adolescenziale ed è privo di significato criminoso e di concreta rilevanza penale per la tenuità delle conseguenze e per l’occasionalità del comportamento” (Trib. minorenni Milano, sent. n. 460/2018).

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