Qualora dalle risultanze d’indagine emergano profili di “colpa di organizzazione” e si constati che i reati siano stati inequivocabilmente commessi nell’interesse o comunque a vantaggio della Società da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli organi apicali deve essere riconosciuta una responsabilità in capo all’ente che non abbia fornito prova liberatoria in ordine all’adozione e attuazione di un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (Nel caso di specie si è precisato che l’“interesse o vantaggio” deve essere riferito direttamente nei reati colposi non all’evento dei reati contestati, ma alla condotta colposa posta in essere per conto dell’ente in quanto diretta ad evitare a quest’ultimo costi aziendali o comunque altri incombenti pregiudizievoli) (Gup Grosseto, 10.04.2013, n. 92, c.d. caso “Naufragio Costa Concordia”).