REATI TRIBUTARI – EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 8 D. LGS. N. 74/2000) E DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 2 D. LGS. 74/2000) – INESISTENZA SOGGETTIVA DELL’OPERAZIONE

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La punibilità dei reati di cui agli artt. 2 e 8 d. lgs. n. 74/2000 deve essere limitata alle sole fatture relative a rapporti commerciali intervenuti tra cartiere e società facenti capo agli stessi soggetti che hanno realizzato il meccanismo criminoso o partecipato o contribuito alla sua realizzazione. Perché possa affermarsi l’inesistenza soggettiva delle operazioni, dedotte in fattura, poste in essere dalle cartiere coi fornitori e clienti finali è necessario che i soggetti coinvolti siano consapevoli che la transazione commerciale avviene in realtà direttamente tra il fornitore e il cliente finale, attraverso l’interposizione fittizia e apparente della cartiera. Solo le operazioni realizzate tra soggetti consapevoli dell’interposizione possono essere quindi qualificate come soggettivamente inesistenti: per il soggetto che realizzi operazioni commerciali con la cartiera nella convinzione che quest’ultima agisca come un normale operatore ogni operazione dedotta in fattura sarà reale, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo (“Nel caso di specie, la consapevolezza della fittizia interposizione pare innegabile tutte le volte che le transazioni commerciali sono avvenute tra più società cartiere o tra cartiere e altre società che, sebbene in parte realmente operanti sul mercato, erano in realtà gestite o riconducibili alla gestione dei medesimi amministratori di fatto delle cartiere”) (Trib. Lodi, sez. pen., sent. n. 234/2016).

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