REATI TRIBUTARI – EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 8 D. LGS. N. 74/2000) – ELEMENTO OGGETTIVO – REATO A CONSUMAZIONE ISTANTANEA

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L’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 8 d. lgs. n. 74/2000 deve ritenersi integrato in ragione, come nella specie, dell’emissione nell’anno di imposta in contestazione di plurime fatture per operazioni che si reputano oggettivamente inesistenti “per le convergenti emergenze in ordine alla sostanziale inoperatività della società (mera cartiera, come si evince anche dalla parallela indagine) e alla inconsistenza delle transazioni, non seguite da adempimento alcuno delle obbligazioni assunte da controparte (erogazione del corrispettivo e cessione della summenzionata partecipazione societaria)”. L’utilizzo delle fatture da parte della società destinataria – pur non integrando elemento di tipicità del reato in esame – consente di affermare la fuoriuscita dalla sfera di disponibilità della società emittente (Trib. Milano, sez. II penale, sentenza n. 12610/2019).

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