REATI CONTRO LA LIBERTA’ INDIVIDUALE – ATTI PERSECUTORI – EVENTO – TURBAMENTO EMOTIVO (ART. 612-BIS C.P.)

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La gravità delle condotte persecutorie effettuate dall’imputato nell’ambiente di lavoro della persona offesa conduce di per sé “a ritenere assolutamente verosimile che la pesante violazione della sua privacy, la sua qualificazione in termini di scarsa serietà morale ben potesse provocare, secondo l’id quod plerumque accidit, una sicura compromissione della sua serenità lavorativa e personale”. La sottoposizione quotidiana a iniziative denigratorie, attuate con vari mezzi (fotografici, telefonici, telematici), anche presso i superiori della persona offesa, ben può infatti porre quest’ultima in una condizione di fragilità e debolezza lesiva del suo equilibrio (Corte d’App. Milano, sez. I pen., sent. n. 5781/2018).

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