Ai sensi dell’art. 41 c.p. il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra l’azione od omissione e l’evento. Nella specie, benché non si sia raggiunta la certezza che gli abusi sessuali subiti dalla p.o. costituiscano l’unica causa della condizione di sofferenza della minore, non potendosi escludere che ulteriori fattori abbiano inciso su quest’ultima (tra cui la situazione familiare complessa dovuta alla separazione dei genitori), si può affermare con certezza che gli abusi abbiano perlomeno concorso a determinare lo stato psicologico alterato della minore. Il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute ex art. 41 cod. pen. non esclude infatti il rapporto di causalità tra azione od omissione ed evento: “ciò che rileva è che gli imputati, con le proprie condotte, abbiano innescato un meccanismo che ha perlomeno concorso a provocare lo stato ansioso e post traumatico da stress con gesti autolesivi nella minore e che non sussiste alcun fattore sopravvenuto eccezionale e straordinario che possa essere valso ad interrompere il nesso causale con tale evento” (Trib. Reggio Calabria, sez. dibatt. pen., sent. n. 2477/2019).