PROVA DOCUMENTALE (ART. 234 C.P.P.) – VALORE DELLE SENTENZE IRREVOCABILI

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Le sentenze costituiscono prova documentale sempre acquisibile senza che rilevi alcuna differenza tra quelle definitive e quelle che tali non sono. La nozione di documento di cui all’art. 234 cod. proc. pen. ricomprende infatti tutto ciò che è caratterizzato dal requisito della scrittura e quindi anche le sentenze non irrevocabili (la diversità tra le due sentenze concerne infatti unicamente il loro valore probatorio) (Corte d’App. Bari, sez. III, sent. n. 3510/2015).

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