“Il sostituto processuale (nominato ex art. 102 c.p.p., dal difensore titolare della difesa tecnica) è legittimato alla difesa tecnica ma non alla costituzione di parte civile nel processo, quando la procura speciale che ha attribuito al difensore, insieme con la nomina a difensore tecnico (ex art. 100 c.p.p.), pure i poteri dispositivi relativi al diritto in contesa propri della parte (artt. 76 e 122 c.p.p.) non lo preveda espressamente”. (Cass. pen., sez. VI, 7.01.2015, n. 2329)
Non integra un’ipotesi di inammissibilità della costituzione di parte civile il caso in cui il sostituto processuale del difensore, a cui il danneggiato abbia rilasciato procura speciale per l’esercizio dell’azione civile, si costituisca parte civile in udienza in presenza del danneggiato (Corte d’App. Milano, sez. I pen., sent. n. 5781/2018).