Il convincimento del giudice in ordine alla responsabilità penale dell’imputato costituisce un presupposto logico essenziale del procedimento dispositivo della messa alla prova, alla luce della natura penale da attribuire all’istituto e in ossequio ai principi di legalità, presunzione di non colpevolezza e diritto di difesa. Deve ritenersi, pertanto, che la confessione dell’imputato non costituisca presupposto dell’istituto (Corte d’App. Milano, sez. pen. per i minorenni, sent. n. 97/2018).