L’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero è inammissibile laddove, come nel caso di specie, l’opponente si limiti “a chiedere in modo generico di svolgere accertamenti e sentire persone, senza indicazione di precise circostanze in ordine alle quali gli stessi dovrebbero essere sentiti a sommarie informazioni”. Ai sensi dell’art. 410 cod. proc. pen., infatti, “con l’opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova” (G.i.p. Tribunale di Milano, decreto di archiviazione 16.04.2019).