Con d. lgs. n. 8/2016 il legislatore ha provveduto alla depenalizzazione del reato di omesso versamento di ritenute previdenziali qualora l’importo omesso non sia superiore ad euro 10.000, con applicazione della sola sanzione amministrativa. In base alla disciplina transitoria contenuta nel decreto in esame tale previsione dovrà trovare applicazione anche alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del decreto stesso, in ossequio al principio di retroattività favorevole di cui all’art. 2 co. 4 cod. pen. Sarà onere del giudice penale trasmettere all’autorità amministrativa gli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il relativo reato risulti prescritto o estinto per altra causa (Nella fattispecie, essendo tale norma sopravvenuta più favorevole al reo, la stessa dovrà trovare applicazione ai sensi dell’art. 2 cod. pen., atteso che l’importo omesso risulta inferiore alla soglia) (Trib. Milano, sez. V pen, sent. n. 6023/2016).