La richiesta di restituzione dei beni, nella specie materiale informatico, che furono usati per commettere il reato e confiscati, successivamente al sequestro, in primo grado deve essere respinta qualora la statuizione relativa alla confisca di detti beni non sia stata oggetto di impugnazione da parte del condannato nei successivi gradi di giudizio, con conseguente irrevocabilità del provvedimento (Trib. Milano, sez. VII pen., 21 ottobre 2019).