In sede di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva il tribunale deve annullare il provvedimento impugnato qualora la motivazione manchi o non contenga un’autonoma valutazione delle esigenze cautelari sottese. Nella specie tale mancanza non può essere riscontrata avendo mostrato il G.i.p. di avere adeguatamente ed autonomamente valutato il profilo cautelare dando conto in modo esauriente delle ragioni che lo avevano indotto a ritenere sussistente il rischio di recidiva nel reato nei confronti del ricorrente. “La circostanza che il G.i.p., dopo aver descritto nella parte del provvedimento dedicato alle esigenze cautelari le caratteristiche allarmanti dell’operatività di tutti i coindagati, abbia poi in modo sintetico argomentato in relazione alla posizione dei singoli correi non può automaticamente indurre a ritenere il difetto di un’autonoma, critica ed individualizzante valutazione cautelare” (Trib. Milano, sez. XII penale, ordinanza del 12 maggio 2020).