Deve ritenersi sussistente il concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato qualora il ricorrente, nella specie indagato di plurimi reati fiscali, abbia fornito in modo sistematico il suo apporto adoperandosi nell’individuazione dei prestanomi delle società, nella predisposizione e deposito dei bilanci e delle dichiarazioni IVA, dimostrando una preoccupante spregiudicatezza nell’illecita operatività e nella realizzazione di situazioni fittizie come l’artificiosa costruzione dei bilanci, senza poi fornire alcun segnale di resipiscenza e di comprensione del disvalore penale e della gravità dei fatti commessi. Sull’indagato non hanno altresì sortito alcun effetto deterrente i precedenti, sempre per reati fiscali, né l’aver goduto del beneficio della sospensione condizionale della pena e dell’indulto. Tutto ciò “è sintomatico di proclività nel delinquere dell’indagato e della sua assoluta indifferenza per il rispetto delle regole e per il valore della legalità che egli con estrema facilità ha violato” (Trib. Milano, sez. XII penale, ordinanza del 12 maggio 2020).