Si deve ritenere fondata la doglianza della difesa nella parte in cui afferma, in linea con quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. V, 22.12.2010, n. 13271), che, ai sensi dell’art. 299, comma 4, c.p.p., l’imposizione di modalità di esecuzione della misura cautelare maggiormente afflittive non possono avvenire d’ufficio, in assenza di richiesta formulata dal Pubblico Ministero (Nel caso di specie il Tribunale di Milano revocava nei confronti dell’imputato il divieto a lui imposto con precedente ordinanza di comunicare oralmente o per iscritto e con qualsiasi mezzo con persone diverse dal padre autorizzato ad assisterlo) (Trib. Milano, sez. V penale, 18.02.2014).