Il venir meno delle esigenze probatorie non consente, in mancanza di un distinto provvedimento di sequestro preventivo o conservativo, la permanenza del vincolo, nemmeno nell’ipotesi in cui i beni possano essere confiscati. In tali ipotesi deve procedersi alla restituzione del bene “come si desume, a contrario, dalla espressa previsione di cui all’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., che prevede il mantenimento del sequestro preventivo sui beni assoggettabili a confisca obbligatoria anche quando siano venute meno le condizioni di applicabilità del provvedimento indicate nell’art. 321 cod. proc. pen., giacché si tratta di disposizione non applicabile al sequestro probatorio, ma che costituisce sviluppo della previsione della generale sottoponibilità a sequestro preventivo dei beni confiscabili” (Cass. pen., sez. III, n. 52864/2018).